Diritto all’oblio: novità dalla Corte di Giustizia UE

Per la deindicizzazione delle notizie dai motori di ricerca non servirà ricorrere a un giudice o al Garante. Lo ha stabilito la nuova sentenza della Corte, rendendo più semplice chiedere la cancellazione di informazioni inesatte a tutela della reputazione

RedazioneDicembre 13, 2022

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La sentenza della Corte di Giustizia Europea n.197, dello scorso 8 dicembre, ha stabilito nuove norme per il diritto all’oblio, regolato dall’art.17 del GDPR. Se l’informazione è inesatta, anche in parte, l’interessato può chiederne la rimozione dai risultati direttamente ai motori di ricerca, senza doversi rivolgere ad un giudice o al Garante per la Privacy.

“Il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte. Tale prova non deve necessariamente risultare da una decisione giudiziaria ottenuta nei confronti dell’editore del sito internet”, queste le parole della sentenza, secondo la quale la deindicizzazione non si applica solo alle informazioni errate, ma anche a quelle non aggiornate o imbarazzanti per chi ne chiede la cancellazione.

La sentenza stabilisce che se l’interessato presenta “prove pertinenti e sufficienti in grado di motivare la sua richiesta e di stabilire la manifesta inesattezza delle informazioni”, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere la richiesta, deve inoltre dotarsi di una procedura per l’accesso diretto dei cittadini, in prospettiva di una semplificazione generale nell’esercizio dei propri diritti.

L’applicazione pratica probabilmente richiederà del tempo, affinché i motori di ricerca adeguino le loro procedure, ma per i tribunali ci sarà un significativo snellimento del lavoro. A Google – il motore di ricerca più utilizzato al mondo – secondo l’ultimo report annuale sulla trasparenza, dal 2014 è stata chiesta la cancellazione di oltre 5 milioni di URL. Di questi, ad oggi, ne sono stati rimossi poco meno della metà, il 49,2%.

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